L’Italia è un Paese cattolico se si tratta di invocare il perdono ma anche di elargirlo. Perfino nella relazione tra cittadino e Stato, quando entrambi devono affrontarsi di fronte alla laica imparzialità della giustizia che dovrebbe sforzarsi di proteggere gli innocenti e punire i colpevoli.
Al contrario, grazie al condono, il Governo (potere esecutivo) si arroga un altro potere (quello giudiziario) per perdonare i colpevoli e lasciare in barba gli innocenti. Pur di far cassa.
Il condono in Italia viene considerato come l’eccezione che tutti i Governi possiedono per recuperare denaro sfruttando l’indomita propensione alle scorrettezze dei cittadini italiani. E non secondo il meccanismo delle multe e delle sanzioni, che comunque serve a certificare il reato e l’ammenda. Ma in base al meccanismo del perdono, che attraverso il versamento pecuniario cancella il reato commesso.
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Secondo uno studio della Corte dei Conti, dal 1900 i condoni effettuati sono stati 58, vale a dire uno ogni due anni. In media, però, perché un ulteriore aumento della frequenza tra il 1977 e il 2002 ha prodotto il monstrum di una copertura di 21 condoni su 26 anni disponibili (quindi l’80%).
I fronti su cui si attuano i condoni sono essenzialmente tre e sono i veri e propri pilastri delle azioni legislative del Governo, grazie ai quali esso ha sempre potuto contare, perché si tratta delle forme di elusione maggiormente praticate dagli italiani. E, al contempo, forme di elusione mai contrastate in maniera risoluta.
Le aree su cui insistono da sempre i condoni sono quella fiscale, quella previdenziale e quella edilizia [1].
| Anni di copertura | Condono Fiscale |
|---|---|
| 1977 | Condono generale del 1982 retroattivo |
| fino al 1982 | Rino Formica (Psi) |
| dal 1983 al 1987 | nessuna copertura da condoni |
| 1987 | Condono generale del 1992 retroattivo |
| fino al 1992 | Rino Formica (Psi) |
| 1993 | nessuna copertura da condoni |
| 1994 | Concordato semplice e di massa dal 1994 al 1997 |
| fino al 1998 | Giulio Tremonti (Fi) |
| 2002 | Condono Tombale dal 2002 al 2003 retroattivo |
| 2003 | Giulio Tremonti (Fi) |
| dal 2004 | nessuna copertura da condoni |
Condono fiscale, per i cittadini che in qualsiasi forma (privata o societaria) hanno evaso le tasse.
Condono previdenziale, per i datori di lavoro che in parte o del tutto non hanno versato i contributi dei loro dipendenti all’Inps.
Condono edilizio, per chi ha costruito in deroga a qualsiasi norma urbanistica e paesaggistica.
Su questi tre assi portanti, i Governi di tutti gli schieramenti per circa 30 anni hanno contato di risolvere rapidamente i deficit di bilancio.
Il 1997 vede addirittura il ricorso a due condoni, con il concordato preventivo e il maxi-condono tombale del 2002. Quest’ultimo si è giovato di una copertura di sei anni, vale a dire fino al 2003 contro una media di cinque anni. Inoltre, fu sufficiente pagare la prima rata di quanto dichiarato come evaso per ottenere il perdono. Per questo motivo, la percentuale di coloro che poi non hanno saldato il resto dell’ammontare è risultata molto alta (stima di 4 / 5 miliardi di euro sui quasi 21 incassati[2]). Costringendo il Governo a varare con la finanziaria del 2011 un decreto che consentisse accertamenti retroattivi fino al 2000 per andare a caccia del gettito perso.
| Anni di copertura | Condoni Edilizi |
|---|---|
| dal 1977 | Condono generale |
| fino al 1985 | Tutti i governi |
| dal 1985 | Condono edilizio e paesaggistico tombale |
| al 1987 | Franco Nicolazzi (Psdi) |
| dal 1988 | Condono generale e condono tombale nel 1991 (Rino Formica, Psi) |
| al 1993 | Tutti i governi |
| dal 1994 | Condono generale tombale |
| fino al 1995 | Alberto Maria Radici (Fi) |
| dal 1996 | Sanatoria generale |
| al 2002 | Governo Dini |
| 2003 | Condono demaniale |
| dal 2004 | Sanatoria ambientale |
| al 2005 | Pietro Lunardi (Fi) |
Tuttavia, a essere utilizzati in maniera più sistematica sono stati i condoni previdenziali, che hanno coperto ciascun anno dal 1977 al 2003. Una frequenza che ha certificato una patologia del sistema produttivo italiano e cioè di non essere in grado di garantire relazioni a norma tra datore di lavoro e dipendente.
Ma, in assoluto, la continuità più ampia in termini temporali riguarda il condono edilizio[3]. Nonostante le leggi a tutela del paesaggio, le norme ambientali nazionali e specifiche, i vincoli urbanistici anche di carattere locale, il condono edilizio ha rappresentato sempre una garanzia super partes.
Infatti, dal 1977 al 2005 tutti gli abusi edilizi hanno avuto chance di essere condonati, senza mai mancare un anno. Secondo stime[4], in circa 30 anni i condoni edilizi hanno fruttato alle casse dello Stato soltanto 26 miliardi di euro. Una cifra probabilmente non all’altezza del valore storico-paesaggistico dell’Italia.
Di conseguenza, questa indulgenza perpetua ha reso possibile anche gli azzardi più incredibili in termini di aggressione al territorio, giustificando la diffusa percezione che è possibile costruire in deroga alle norme e giovarsi del lavoro in nero (anche con problemi di sicurezza). Perché comunque, un nuovo condono certamente non sarebbe stato negato.
Anche le istituzioni preposte al controllo e alla sanzione si sono adeguate, affrontando ormai in maniera assolutamente sporadica espropri e abbattimenti: per cause temporali, dato che mentre intervengono può arrivare un nuovo condono; per problemi di costi (le bonifiche sono care e altrettanto onerose le eventuali controversie legali).
In ogni caso, la Corte dei Conti ha dimostrato come nel corso degli anni il gettito potenziale dei condoni per le casse dell’erario si è andato sempre più affievolendo e per questo motivo ha ipotizzato che l’utilizzo dei condoni può aver un buon riscontro soltanto nel caso in cui viene combinato a riforme settoriali di grande portata. In sintesi, un nuovo condono fiscale potrebbe avere successo rispetto agli ultimi risultati, soltanto se venisse accompagnato da una riforma fiscale davvero innovativa.
Un precedente è stato individuato nel condono del 1973, in concomitanza della riforma Visentini, oppure nel 1991, quando venne abolito il segreto bancario e venne introdotto il redditometro.
| Anni di copertura | Condono Previdenziale |
|---|---|
| dal 1977 | Sanatoria generale del 1982 |
| fino al 1983 | Bruno Visentini (Pri) |
| dal 1984 | Sanatoria generale del 1988 |
| fino al 1988 | Emilio Colombo (Dc) |
| dal 1989 | Sanatoria generale del 1990 |
| fino al 1994 | Rino Formica (Psi) |
| dal 1995 | Sanatoria generale per il 1991-1994 |
| fino al 2001 | Giulio Tremonti (Fi) |
| dal 2002 | Sanatoria lavoro sommerso per il 2001 - 2003 |
| fino al 2003 | Giulio Tremonti (Fi) |
Al contrario, nel 2002 il condono tombale venne giustificato con l’imminente varo della riforma fiscale che avrebbe previsto soltanto due aliquote Irpef: 23% e 33%. Ma mentre il condono fu attuato, della riforma si perse traccia. Soprattutto, il condono tombale del 2002 ha reso esemplificativa la perdita di efficacia in termini di incassi, perdita già prevista dal Governo, che ha tentato di premunirsi concedendo la sanatoria fin dal versamento della prima rata. Questo ha comportato che «nell’arco temporale 2007-2010 da un importo iniziale complessivo non versato di 5,2 miliardi, ci si è attestati, alla data a un importo ancora da versare pari a circa 4,23 miliardi; ciò significa che, annualmente, sempre considerando il triennio, sono stati recuperati crediti per meno di 300 milioni di euro e non vi è stato il previsto recupero ulteriore[5]».
Infatti, per spingere ulteriormente sull’efficacia a breve, durante la prima decade del nuovo millennio sono stati introdotte soluzioni come rendere automatico il perdono già al pagamento della prima rata oppure poter usufruire del «condono riservato», quindi di una copertura utile per poter eludere nuovamente il fisco negli anni successivi.
Tutto ciò ha comportato cortocircuiti con il sistema giudiziale, in quanto le soluzioni e gli espedienti adottati erano in aperto contrasto con le normative anche costituzionali. Il risultato è stato un intervento pesante di tutte le istituzioni preposte alla vigilanza e all’esercizio della giustizia, costringendole a un’iper produzione di delibere e specifiche tecniche, circolari normative e pareri vincolanti che ristabilissero la corretta congruità tra le logiche del condono e la legge.
Perfino la Corte europea ha sancito l’inapplicabilità dei condoni sull’Iva, in quanto considerati come aiuti di Stato e quindi lesivi dei principi di concorrenza europea[6]. Dentro questo florilegio di interpretazioni, puntuazioni e chiarimenti si è trovata imbrigliata la stessa Amministrazione finanziaria, non riuscendo a esercitare pienamente i propri diritti alla riscossione nei confronti dei morosi recidivi. Tra l’altro, la stessa legge sulla privacy ha creato un ulteriore elemento di ambiguità che sommandosi al «condono riservato», ha finito per coprire le liste degli evasori.
Di conseguenza, con il trascorrere degli anni i condoni si sono risolti come strumenti per rastrellare a breve liquidità, senza rendersi utili in un recupero pluriennale e strutturale del gettito fiscale[7]. Quindi, non sussiste soltanto un problema di equità sociale ma soprattutto di malsano esercizio del potere da parte del Governo. Così facendo, lo Stato impone che le esternalità negative dei condoni (coinvolgimento massiccio delle scarse risorse giudiziarie, sistematica elusione della legge, contradditorietà e ambiguità dell’azione governativa, distruzione del patrimonio comune ecc.), rimangano sempre a carico della comunità, anche violando la legge. E le esternalità negative comportanto costi economici e sociali a fronte di scarsissime esternalità positive, vale a dire un po’ di cassa nell’immediato. E poiché in Italia la comunità è composta da chi ordinatamente rispetta la legge e paga le tasse, i costi passati e futuri dei condoni sono sempre a carico dei soliti noti.
Nel caso che l’accertamento sia in corso e una sentenza emessa, il condono interviene sulle liti pendenti, stralciandole.
Nel caso di accertamento non avvenuto, il condono interviene a limitare o annullare qualsiasi pretesa giudiziaria presente o futura. Per esempio, con il condono fiscale del 2002 è stato possibile limitarsi a dichiarare anche una parte di quanto evaso e a fronte del pagamento di una franchigia su quanto dichiarato, l’evasore ha evitato forme di accertamento.





